Badante convivente e non convivente, assistenza notturna: quali sono le ore di lavoro massime giornaliere e settimanali, quali i riposi previsti?
Assisti una persona anziana per l’intera giornata, con pochi momenti di libertà, e devi anche assicurare la presenza notturna? Forse non sai che la legge prevede per le badanti, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, un orario massimo di lavoro, sia giornaliero che settimanale, assieme al diritto ai riposi ed alle ferie. Se si va oltre il normale orario di lavoro, poi, sono previste delle maggiorazioni della paga; lo stesso vale anche per il lavoro notturno, purché tu non sia stata specificamente assunta per prestazioni discontinue assistenziali di attesa o di presenza notturna. Ma procediamo per ordine, e vediamo qual è l’orario di lavoro per una badante: conviventi a servizio intero e ridotto, non conviventi, lavoro notturno, straordinario, giornate di riposo, ferie.
Qual è l’orario di lavoro giornaliero della badante?
Secondo il contratto collettivo dei lavoratori domestici, l’orario giornaliero di lavoro di colf e badanti non può superare:
- 10 ore (non consecutive) se assunte come conviventi a servizio intero;
- 10 ore non consecutive al giorno su 3 giorni settimanali se assunte come conviventi a servizio ridotto, oppure le ore lavorative devono essere collocate dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22;
- 8 ore (non consecutive) distribuite su 5 o 6 giorni se assunte come non conviventi.
Il riposo giornaliero, per le badanti, come per la generalità dei lavori dipendenti deve essere almeno di 11 ore consecutive. Per le badanti conviventi, spettano anche 2 ore al giorno non retribuite (le ore spettano nel caso in cui l’orario giornaliero non sia interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22), durante le quali la lavoratrice può uscire dall’abitazione del datore di lavoro.
Se la badante ha un orario giornaliero pari o superiore a 6 ore, nel caso in cui sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, ha diritto a una pausa per la fruizione del pasto, al pasto stesso, o ad un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla consumazione del pasto è concordato tra le parti e non viene retribuito.
Qual è l’orario di lavoro settimanale della badante e i riposi?
Secondo il contratto collettivo dei lavoratori domestici, l’orario settimanale di lavoro di colf e badanti non può superare:
- 54 ore se assunte come conviventi a servizio intero;
- 30 ore se assunte come conviventi a servizio ridotto;
- 40 ore se assunte come non conviventi.
Secondo il contratto collettivo dei lavoratori domestici e le previsioni normative, i riposi settimanali di colf e badanti devono essere almeno pari a:- 36 ore, di cui 24 ore di domenica, e 12 ore in altro giorno della settimana (concordato tra le parti), nel quale si deve prestare attività per un numero di ore non superiore alla metà della durata normale giornaliera, per le conviventi a servizio intero;
- 24 ore di domenica, per le non conviventi;
- i riposi possono essere variabili in base alla distribuzione settimanale, per le conviventi a servizio ridotto.
Se la badante professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti possono accordarsi per sostituire la domenica con altra giornata.
Il riposo settimanale domenicale, nella generalità dei casi, è irrinunciabile. Se per esigenze imprevedibili vengono richieste prestazioni di domenica, il datore di lavoro deve concedere un pari numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata seguente, oltre alla maggiorazione per lavoro festivo.
Com’è pagato il lavoro notturno della badante?
Se la badante lavora tra le 6 e le 22, ha diritto a una maggiorazione pari al 20% della retribuzione globale di fatto oraria, a meno che non sia stata assunta specificamente per prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna o di presenza notturna.
In caso di contratto stipulato:
- con personale non infermieristico per prestazioni discontinue assistenziali di attesa notturna a favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati) o non autosufficienti, quando la collocazione della prestazione è interamente ricompresa tra le 20 e le 8, vengono riconosciuti particolari minimi di retribuzione; il datore di lavoro deve provvedere alla prima colazione, alla cena e a un’idonea sistemazione per la notte;
- per garantire esclusivamente la presenza notturna, se questa è interamente ricompresa tra le 21 e 8, viene corrisposta una retribuzione specifica; se vengono richieste prestazioni diverse dalla sola presenza, queste sono retribuite in aggiunta con la retribuzione prevista per colf e badanti non conviventi, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e per il tempo effettivamente impiegato; alla badante deve essere assicurato un alloggio idoneo per il riposo notturno.
Qual è il lavoro straordinario della badante?
Per colf e badanti, è considerato straordinario il lavoro che eccede la durata giornaliera o settimanale massima (salvo il prolungamento concordato per il recupero di ore non lavorate).
Lo straordinario può essere chiesto sia di giorno che di notte, salvo giustificato impedimento. Deve essere richiesto con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste, e non deve pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
Com’è pagato il lavoro straordinario della badante?
Lo straordinario di colf e badanti è pagato, secondo le previsioni del contratto collettivo, con le seguenti maggiorazioni:
- se diurno (dalle 6 alle 22): spetta una maggiorazione del 25% della paga oraria;
- se notturno (dalle 22 alle 6): spetta una maggiorazione del 50% della paga oraria;
- se festivo: spetta una maggiorazione del 60% della paga oraria;
- per le ore prestate da lavoratori non conviventi, eccedenti le 40 ore settimanali e fino alle 44 ore settimanali, se eseguite tra le 6 e le 22, spetta una maggiorazione oraria del 10%.
Per le conviventi a servizio ridotto, deve essere corrisposta, qualunque sia l’orario osservato nel limite massimo delle 30 ore, la retribuzione contrattuale. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato per iscritto devono essere retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria se collocate temporalmente all’interno della fascia oraria concordata, e come lavoro straordinario se collocate al di fuori di tale fascia.
Com’è pagato il lavoro festivo della badante?
Le festività retribuite, per colf e badanti, coincidono con quelle riconosciute alla generalità dei lavoratori.
Se la festività infrasettimanale coincide con la domenica, la badante ha diritto:
- al recupero del riposo in altra giornata;
- in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Nei rapporti di lavoro a ore le festività nazionali sono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate sia prevista la prestazione lavorativa.
La maggiorazione per lavoro festivo è pari al 60% della retribuzione globale di fatto oraria.
Com’è pagato il lavoro della badante nella giornata di riposo?
Se per esigenze imprevedibili viene chiesto alla badante di lavorare di domenica, o nel giorno di riposo da lei prescelto, il datore di lavoro deve concedere un pari numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata seguente, oltre alla maggiorazione, pari al 60%.
Se alla badante è chiesto di lavorare nelle 12 ore di riposo non domenicale, spetta la retribuzione globale di fatto (che comprende indennità di vitto e alloggio se dovute) maggiorata del 40%, salvo quando il riposo è recuperato in altro giorno della stessa settimana
In caso di emergenza, comunque, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno, purché abbiano carattere di assoluta occasionalità ed imprevedibilità, danno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.
Quali sono le ferie della badante?
Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, secondo il contratto collettivo la badante ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile; le ferie devono normalmente essere fruite in modo continuativo, o frazionate in non più di due periodi all’anno. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze proprie e del lavoratore, deve fissare il periodo di ferie tra giugno e settembre, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti.
La fruizione deve in genere avvenire per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per le due ulteriori settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione; la badante straniera, su richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, può cumulare le ferie relative all’arco temporale massimo di un biennio per avere più tempo per il suo rientro temporaneo in patria.
Come sono pagate le ferie della badante?
Durante il periodo di ferie colf e badanti hanno diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
I lavoratori con retribuzione mensile percepiscono la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ad ore percepiscono una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
La badante che usufruisce di vitto e alloggio ha diritto a percepire un compenso sostitutivo convenzionale se durante le ferie soggiorna in un altro luogo.
Che cosa succede se il datore di lavoro va in vacanza?
Se il rapporto di lavoro con la badante viene sospeso perché il datore di lavoro si assenta per le vacanze, la lavoratrice ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Se la badante normalmente usufruisce di vitto e alloggio, ha diritto al compenso sostitutivo convenzionale se durante il periodo di sospensione non usufruisce di queste corresponsioni.
Se sussiste un apposito accordo contenuto nella lettera di assunzione, datore di lavoro e godano le ferie nel medesimo periodo.
La badante può chiedere l’aspettativa?
Per gravi e documentati motivi, la badante può richiedere un periodo di sospensione senza maturazione di alcun elemento retributivo, per un periodo massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro può concedere o meno la sospensione.
A quali permessi ha diritto la badante?
I permessi che possono essere fruiti dalla badante, secondo il contratto collettivo, sono per:
- visite mediche (coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro);
- motivi familiari;
- motivi di studio;
- formazione professionale;
- cariche sindacali.
Articolo tratto da: Orario di lavoro per una badante (laleggepertutti.it)