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Controllo Green Pass per Badanti e Colf

CONTROLLO GREEN PASS PER BADANTI E COLF

 

Il nuovo Decreto Legge 127 del 21/09/2021 rende obbligatorio, dal 15 ottobre al 31 dicembre, il possesso della certificazione di vaccinazione da covid 19 per poter accedere al luogo di lavoro.

L’obbligo é rivolto a coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato quindi anche per colf, badanti e baby sitter.

Il Green pass si ottiene in caso di:

– vaccinazione per il Covid-19 valida per l’Unione Europea;

– effettuazione di test molecolare, negativo, effettuato da meno di 72 ore o antigenico rapido, negativo, da meno di 48 ore;

– essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

 

CONTROLLO GREEN PASS PER BADANTI E COLF: VERIFICA

Il green pass dovrà essere richiesto dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l’assistito o un parente. La verifica può avvenire sia  utilizzando l’applicazione VerificaC19 scaricabile dai market Android o Apple o acquisendo una copia cartacea del green pass del lavoratore per coloro che hanno difficoltà nella gestione informatica.

CONTROLLO GREEN PASS PER BADANTI E COLF: SANZIONI

Il D.L. 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre, prevede importanti sanzioni per i datori di lavor che non controllano il green pass, da 400 a 1.000 €, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 €.

 

CONTROLLO GREEN PASS PER BADANTI E COLF: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve attivare una procedura per la verifica del Green pass dei propri lavoratori messa a disposizione in Webcolf nel modo seguente:

1- stampa, (nel menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass), di un documento che attesti l’effettuazione della procedura, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 21.09.2021, n.127, e l’esito della verifica. Il datore quindi dovrà indicare se il collaboratore é provvisto o meno del Green pass. Tale stampa va firmata e conservata dal datore.

2- Nel caso di colf o badante che non é in possesso di Green pass, viene generata un’ulteriore lettera di impossibilità di ricevimento delle prestazioni lavorative con sospensione di erogazione della retribuzione. Nella lettera si precisa che il lavoratore potrà rientrare quando presenterà al datore il Green pass o comunque dopo il 31.12.2021. La norma prevede però che non si possa prendere alcun provvedimento disciplinare in tal caso, ne tantomeno procedere al licenziamento. Al lavoratore verrà quindi conservato il posto di lavoro ma non percepirà la retribuzione e non vi sarà maturazione di alcun ulteriore costo quale tredicesima, ferie, tfr e contributi. Nel calendario mensile l’utente Webcolf dovrà indicare la causale AD per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo di impossibilità a ricevere la prestazione.

Si ritiene che il lavoratore domestico, pur non godendo della stabilità di rapporto, non possa essere licenziato per effetto della mancanza del Green pass, nemmeno subito dopo il suo rientro. Il licenziamento potrebbe infatti essere ricondotto comunque alla mancanza di Green pass ed essere giudicato nullo, improduttivo di effetti, espondedo il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Il consiglio pertanto è quello di evitare il licenziamento ed eventualmente concordare una risoluzione consensuale.

 

Tatto da: https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti.html